La cooperativa CEARPES, oggi gestita dalla coop
LILIUM,
non era un lager ma un centro di eccellenza a
livello nazionale
La cooperativa Cearpes, oggi gestito dalla coop LILIUM. non era un
lager ma un centro di eccellenza a livello nazionale.
Quei 32 operatori, in poche parole, erano mossi da uno stato di necessità.
Così, in sintesi, ha sentenziato con formula piena, il 17 gennaio
scorso a Chieti, il giudice Patrizia Medica
CHIETI. Assolti con formula piena dopo nove anni. nessun maltrattamento
e sequestro di persona nel centro della cooperativa CEARPES per adolescenti
con problematiche psichiatriche gravi e gravissimi di San Giovanni
Teatino che oggi è gestito dalla coop LILIUM.
La cooperativa Cearpes non era un lager dove quei ragazzi, venuti
in Abruzzo dall'Alto Adige, Trentino, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria,
Marche, Sardegna, Calabria, Sicilia, Comune di Napoli, Comune di Bari
e da tante altre parti d'Italia, ricoverati nel centro anche su ordine
del giudice per i minori.
Quei 32 operatori, in poche parole, erano mossi da uno stato di necessità.
Così, in sintesi, ha sentenziato con formula piena, il 17 gennaio
scorso a Chieti, il giudice Patrizia Medica . Vince la difesa dei
32 imputati assistiti da un drappello di avvocati (Borgia Cesare,
Supino Vittorio, Di Nunzio Aurelia, Azzariti Stefano, Angiolelli Dante,
vedere l'elenco completo in fondo all'articolo) e L'avvocato Pilotti
Aielli che in corso del processo ha duvuto lasciare la difesa di Quattrocchi
Dominique e Cianci Maria Gabriela per motivi di salute a favore degli
studi Borgia ed Angiolelli.
Dopo che lo stesso pm, Giuseppe Falasca, aveva chiesto le assoluzioni
ma per prescrizione e non con formula piena nella stessa requisitoria
del Pubblico Ministero all'udienza 15.11.2013.egli afferma :
"Ebbene le sole dichiarazioni introdotte tramite le dichiarazioni
resa alla polizia giudiziaria ed acquisite ai sensi dell'art. 512
c. p. p. costituiscono una probatio minor, come insegna la giurisprudenza
di legittimità in quanto devono trovare conforto in altre elementi
individuati dal giudice."
Chiedendo egli stesso l'assoluzione perché ; il fatto non sussiste.
per tutti gli imputati con queste formule:
"All'esito dell'istruttoria si devono trarre le dovute conseguenze
nelle richieste da parte del 'Pubblico Ministero come segue:
-il fatto storico è introdotto nel dibattimento dal verbale
di sommarie informazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 e. p. p.
ma insufficiente a sostenere l'accusa; il fatto non sussiste.
-nessuno dei testimoni escussi, chiamato a riferire sui fatti ha saputo
riportare l'evento; il fatto non sussiste
-il fatto storico è introdotto nel dibattimento dal verbale
di sommarie informazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 c. p. p.
ma insufficiente a sostenere l'accusa; il fatto non sussiste.
-assoluzione perché il fatto non sussiste in quanto nessuno
dei testimoni ha ricordato il fatto
-l'istruttoria dibattimentale non ha consentito affatto di ricostruire
l'accaduto; il fatto non sussiste.
-La testimonianza per tale morivo non può essere posta a fondamento
dell'affermazione della responsabilità penale degli imputati
essendo quantomeno controversa la credibilità del racconto
sotto ,i1 profilo dell'esattezza dei ricorsi della vittima e testimone
dei fatti. Assoluzione per non avere commesso il fatto;
-il fatto perché nessuno dei testimoni ha ricostruito il fatto
nel dibattimento, e la stessa persona offesa non è stata in
grado di dare il suo contributo alla ricostruzione della segregazione.
Ha vinto la linea difensiva che è stata affermato da tutti
difensori che può essere sintetizzata in questi paragrafi dall'Avv.
DANTE ANGIOLELLI della sua MEMORIA DIFENSIVA:
"La impostazione accusatoria, portata a conoscenza della pubblica
opinione fin dall'inizio delle indagini, attraverso notizie filtrate
agli organi di stampa ed amplificata in maniera devastante dall'attività
propalatrice dei mass media, ha condotto alla mistificante e falsa
rappresentazione della Comunità Cearpes come una sorta di comunità
degli orrori ovvero come un lager e luogo di torture, violenze e maltrattamenti
per sventurati minori.
Tutto ciò è risultato nettamente e clamorosamente smentito
e contraddetto dalle univoche risultanze probatorie e processuali,
le quali hanno dimostrato che invece l'attività della Società
Cooperativa Cearpes è stata svolta in maniera altamente professionale
e del tutto inappuntabile, a tutela e nell'interesse dei minori da
essa ospitati, con scrupolo, sacrificio e dedizione continuativi ed
indefessi sia da parte dei vertici e dirigenti di detta Cooperativa,
che da parte dei collaboratori e dipendenti ( assistenti, educatori,
operatori ecc.), con risultati terapeutici di significativa rilevanza
positiva per i minori stessi, affetti da gravi patologie psichiatriche,
tramite l'ausilio costante di specialisti e professionisti di primissimo
ordine.
Contrariamente a quanto si assume nelle ipotesi accusatorie, da parte
sia dei vertici e dirigenti della Società Cooperativa Cearpes
come pure da parte dei collaboratori, educatori ed operatori di essa,
sono stati assicurati il migliore e più appropriato trattamento,
cura e terapia dei minori alla medesima affidati, tanto da meritare
alla medesima Cooperativa Cearpes l'accredito di un centro di eccellenza
a livello nazionale in tali peculiari attività."
"Il trattamento e la cura dei minori ospitati, per quel che concerne
anche le
terapie farmacologiche e l'uso della contenzione, sono avvenuti sulla
base di un regolamento scritto approntato dai vertici della cooperativa
Cearpes, quale versato in atti, contenente la indicazione e descrizione
delle mansioni demandate ai singoli assistenti, educatori ed operatori
della Cearpes e sulla base di periodici corsi di aggiornamento, nonché
sotto stretto ed assiduo controllo medico, senza che sia possibile
ravvisare in essi alcuna violazione delle regole e dei protocolli
di carattere sanitario vigenti in suhiecta materia né dei diritti
e/o della salute psicofisica dei minori ospitati, essendo posti in
essere nel loro esclusivo interesse ed a tutela della loro salute."
A conforto di quanto detto, le difese hanno escusso durante questo
processo un significativo numero di professori e medici specialisti,
i quali hanno tutti ribadito una concorde e positiva opinione in merito
alle cure e trattamenti effettuati presso la Cearpes dagli assistenti,
educatori ed operatori della stessa.
Si ricordi ad esempio, quanto riferito all'udienza del 29.6.2012 del
teste Dott. Di Iorio Giuseppe, psichiatra presso il Centro di Salute
Mentale di Chieti, e che all'epoca dei fatti svolgeva attività
di specializzando:
"... adesso nella mia esperienza professionale ne frequento tante
di strutture come servizio inviante e quello che faceva la Cearpes
in termini di formazione, supervisione, controllo da parte di terzi
sul nostro operato, autocritica rispetto al potersi migliorare, addirittura
c'erano delle riunioni per dire come possiamo migliorarci. Il fatto
di mettere nero su bianco tutto quello che si facesse, non l'ho visto
da nessuna altra parte, ed io sono un servizio inviante che gira e
mi stupisco quando chiedo del materiale di cui i servizi invianti
da me interrogati, non sanno neanche l'esistenza. E' un modello, secondo
me, di eccellenza".
Ed ancora, sempre a dimostrazione dell'avanguardia nella propria attività
della
struttura Cearpes già nel 2003, detto teste Dott. Di Iorio,
a precisa domanda
della difesa: "senta lei a parte quello della Cearpes ha visto
altri protocolli di contenzione in giro nelle strutture?", rispondeva
che "nelle ASL ci si sta pensando adesso -- anno 2012 (!!) --
nel senso che siamo in una fase di ristrutturazione dipartimentale
in cui si sta ponendo il problema della regolamentazione",
Ed ancora il Prof. Francesco Bruno, la cui fama e professionalità
è riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, consulente
della difesa, escusso in data 9.11.2012, ha ribadito con quanta attenzione,
cura e dedizione, si operava all'interno della Cearpes:
" la comunità aveva già una serie di regolamenti,
di regole molto precise direi addirittura ossessivamente ..."
"io sono pervenuto alle conclusioni che la Cearpes, almeno di
cui chiaramente ." ". ho visto i documenti di regolamenti
e così via, soprattutto per ciò che faceva nei confronti
degli utenti, di che cosa si occupava". Analoghe e motivate attestazioni
di stima e di apprezzamento nei riguardi della meritoria opera svolta
dalla Cearpes si sono avute da parte di altri numerosi testi escussi
in dibattimento, soprattutto da parte di medici specialisti in psichiatria,
tra cui il Prof. Massimo Di Giannantonio, il Prof. Luigi Conte, il
Dott. Vitantontonio Di Fabio, la Dottoressa Maccallini Angela, il
Dott. Massimiliano Garzarella e la dott.ssa Clara Messner, nonché
psicologi tra cui la Dott.ssa Marcella Di Bernardo, la Dott.ssa Maddalena
Fernando e la Dott.ssa. Rita Lorito."
Dalla memoria dell'avvocato Aurelia Di Nunzio si evidenzia:
Il Consulente Dott. Francesco Bruno sulla base della diagnosi, dopo
aver esaminato la cospicua documentazione sanitaria, ha ritenuto trattarsi
di soggetto con problemi talmente gravi di sviluppo adattativo da
renderlo del tutto incapace di seguire leggi, norme, ordini e regolamenti
e quindi incapace di controllare i suoi comportamenti. Questa condizione,
se unita all'impossibilità emotiva di regolare il suo comportamento
sulla base delle reazioni dell'altro, certamente ne fa un soggetto
mentalmente non idoneo a testimoniare ( vedasi relazione del dott.
Francesco Bruno),
Il Prof. Di Giannantonio Massimo sentito ha dichiarato che i casi
trattati da Cearpes sono tutti gravi e gravissimi e a domanda precisa
della difesa se anche ".....turbe del comportamento e di personalità,
comportamento impulsivo e oppositivo" fossero anch'esse patologie
gravi, ha risposto che sono tutte gravi e gravissime"
Tutti gli psichiatri, neuropsichiatri, psicologi sentiti hanno confermato
che, per questi pazienti la falsata rappresentazione della realtà,
la manipolazione dei fatti, costituisce la regola perché fortemente
connaturale alla patologia dalla quali sono affetti.
E' emerso che la Cearpes era struttura di assoluto livello nel centro.-sud
dove i
ragazzi venivano collocati dai servizi pubblici, dove veniva predisposto
un programma psico-comportamentale personalizzato finalizzato al raggiungimento
di determinati obiettivi in relazione ai vari aspetti di criticità,
Una struttura dove si tenevano registri giornalieri per le attività
svolte e gli interventi praticati su ogni utente, una struttura con
formazione continua per gli operatori, una struttura dove si tenevano
riunioni d'equipe e di staf, munita di personale specializzato e medici
specialisti interni ed esterni, una struttura che, di fronte all'esigenza
di gestire situazioni di alta criticità relativa alla pericolosa
aggressività degli utenti si è posta problema di redigere
un protocollo con le linee-guida necessarie redatte dopo la consultazione
di specialisti in campo medico e giuridico; una struttura che si relazionava
costantemente con i servizi invianti e i Tribunali per minorenni mettendoli
al corrente dell'esecuzione del programma e delle problematiche connesse.
Una struttura di eccellenza, così corre è stata definita
dai testi ascoltati.
Non è emersa nessuna situazione dalla quale possa emergere
un abuso del mezzo di contenzione poiché attuato sulla base
di un protocollo preciso con l'assistenza dei medici e infermieri
e con il monitoraggio preciso dei paziente e con durata limitata allo
stretto necessario alla ripristino della situazione di normalità
Come di seguito precisato dallo studio Studio Legale e Tributario
Supino- Iezzi & Associati
Dalla Sentenza del Tribunale minorenni Bari 02 luglio 2009
Il ricorso all'uso dei mezzi di contenzione in ipotesi di soggetto
vittima di comportamenti scompensati dal punto di vista neuropsichiatrico
è consentito come " " extremaratio"", in
casi eccezionali, quando vi sia un concreto pericolo per l'incolumità
personale e sempre nel rispetto della persona umana, che deve essere
interpretato in maniera estremamente rigorosa quando si tratti di
un minore. Nel processo valutativo il Giudice deve contemperare la
situazione concreta che affligge il minore, avvalendosi del supporto
tecnico necessario in tali casi, con i criteri guida offerti dalla
legge, segnatamente dagli art. 60 R.d. n 615 del 1909 e art. 1 l.
n. 180 del 1978, incorporata nella l. n. 833 del 1978 istitutiva del
S.s.n.
L'elenco degli assolti è lungo, eccolo: Dominique Quattrocchi,
52 anni, nato a Anncey (Francia) e residente a San Giovanni Teatino;
Fulvio Iosi, 48, nato a Foggia e residente a San Giovanni Teatino;
Fioralba Ferrante, 38, nata a Chieti e residente a Torrevecchia Teatina;
Franco Tambone, 39 anni, di Pescara; Francesco Vergato, 40, nato a
Salerno e residente a Collecorvino (Pescara); Francesca Ficorilli,
32, di Sulmona (L'Aquila); Marco Pierdomenico, 42, nato a Chieti e
residente a Casalincontrada; Antonio Potere, 35, nato a Pescara e
residente a Manoppello (Pescara); Vittorio Lupinetti, 43 anni, nato
a Chieti e residente a Città Sant'Angelo (Pescara); Ernesto
Caranci, 37, nato a Venafro (Isernia) e residente a Pescara; Nadir
Scilinguo, 34, nato a Lungro (Cosenza) e residente a Pescara; Giuseppina
Armideo, 56, di Fara San Martino; Filomena Pantalone, 33, nata a Chieti
e residente a Ripa Teatina; Maria Gabriella Cianci, 52, di Pescara;
Stefania Nunziata, 34, nata a Napoli e residente a Palma Campania
(Napoli); Annarita D'Alberto, 53, di Pescara; Dario Rosato, 34, di
Guardiagrele; Roberto Rascato, 36, nato a Sorrento (Napoli) e residente
a Lanciano; Giovanni Castriotta, 45, nato a Manfredonia (Foggia) e
residente a Chieti; Cristina Masci, 29, di Pescara; Ileana Faieta,
39, nata a Pescara e residente ad Alanno (Pescara); Shyqyri Ceka,
48, nato a Tirana (Albania) e residente a Montesilvano (Pescara);
Luigi Russo, 32, nato a Terlizzi (Bari) e residente a Ruvo di Puglia
(Bari); Massimiliano D'Onofrio, 35, nato a Ortona e residente a Francavilla
al Mare; Valeria Argentieri, 39, nata a Popoli (Pescara) e residente
a Torre de' Passeri (Pescara); Annarita Coletti, 45, di Bussi sul
Tirino (Pescara); Francesco Savino Lasala, 38, di Barletta; Umberto
Di Rocco, 48, di Pescara; Marco Vignetti, 39, di Pescara; Vincenzo
Panzella, 45, nato a Yverdon (Svizzera) e residente a Casoli; Francesco
Covella, 38, nato a Chieti e residente a Torrevecchia Teatina e Andrea
Lepore, 44 anni, di Chieti.
Avvocati della difesa
Avv Nome Avv cognome città
Dante Angiolelli Pescara
Stefano Azzariti Chieti
Cesare Borgia Pescara
Guido Brandimarte Chieti
Angela Bucci Guardiagrele
Sergio Della Rocca Pescara
Raffaella Di Giovanni
Aurelia Di Nunzio Pescara
Giovanni Golini Pescara
Sergio Iannucci Pescara
Michele Ippedico Ruvo di Puglia (Bari)
Antonio Luciani Francavilla Al Mare
Aielli Pilotti Pescara
Renato Renzi
Barbara Rosati Lanciano
Domenico Russi Pescara
Agostino Russo Pescara
Luca Scaricaciottoli Lanciano
Vittorio Supino Chieti Scalo
Stefania Trozzi Pescara